Il MISE ha istituito un regime di aiuto per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per perseguire interessi generali e delle finalità di utilità sociale.
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto ministeriale le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;
b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta;
c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.