DA SOCIETÀ UNIPERSONALE A IMPRESA INDIVIDUALE

Il passaggio da società unipersonale (tanto di persone quanto di capitali) ad impresa individuale può considerarsi una trasformazione  con applicazione analogica della disciplina di cui agli artt. 2500-septies e 2500-novies c.c.

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Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale del Notariato con Unioncamere con l’ulteriore precisazione che il relativo atto di trasformazione può essere iscritto nel registro delle imprese.

A riguardo viene precisato che la pubblicità al registro delle imprese dell’atto di trasformazione avviene mediante tre adempimenti:

  • la domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
  • la domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);
  • la domanda di iscrizione dell’impresa individuale.

La notizia è molto importante in quanto la giurisprudenza da sempre sostiene che l’attività giuridica in questione non sia qualificabile come trasformazione in senso tecnico e che si tratti, invece, di uno scioglimento della società a cui fa seguito l’assegnazione all’unico socio del patrimonio della società.

La prassi professionale, invece, insiste per la legittima configurabilità di questa trasformazione. Tesi fondata sull’osservazione secondo cui l’art.2500-septies del codice civile ammette espressamente la “trasformazione” eterogenea da società di capitali in comunione d’azienda. In sostanza non vi dovrebbe essere alcun impedimento a trasformare una società unipersonale in una ditta individuale visto che una società pluripersonale può appunto essere trasformata in comunione d’azienda.

Il tema della possibilità di trasformare una società unipersonale in impresa individuale presenta un rilevante interesse pratico:

  • la qualificazione di tale operazione in termini di trasformazione consentirebbe, infatti, al socio unico che intenda proseguire l’attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici ad essa afferenti.
  • Una simile soluzione consentirebbe, inoltre, di beneficiare del principio della continuità dei rapporti giuridici ai fini, ad esempio, della conservazione di licenze amministrative relative all’impresa svolta, ed eventualmente anche ai fini del trattamento fiscale.

La questione, però, è allo stato estremamente controversa visto il  contrasto di opinioni tra giurisprudenza e dottrina. Ad ogni modo si ritiene che la trasformazione da società di capitali unipersonali a imprese individuali possa essere una valida soluzione, in particolare in tempo di crisi economica, per tutti quegli imprenditori che scelgono di continuare a svolgere l’attività, senza dover liquidare tutti  i beni aziendali e rimetterci con il proprio patrimonio.