ADDIO STIPENDIO IN CONTANTI

Addio al pagamento dello stipendio in contanti: dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione (e gli anticipi sulla stessa) solamente attraverso pagamenti tracciabili tramite banca o ufficio postale.                                 Per il pagamento degli stipendi saranno ammessi, in pratica, solo i seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto del lavoratore;
  • strumenti di versamento elettronici;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale in cui il datore ha un conto corrente di tesoreria aperto con mandato di pagamento;
  • assegno da consegnare al dipendente o a un suo delegato, in caso d’ impedimento. L’impedimento s’intende comprovato se il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale di età non inferiore a sedici anni.

La novità è prevista dalla legge di bilancio 205/2017. Obiettivo arginare la prassi di corrispondere uno stipendio inferiore alla contrattazione collettiva, porre fine alla cattiva pratica di false buste paga e minacce di licenziamento da parte di datori di lavoro che adottano pratiche del tutto illegali.

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio: la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante dato che la prova ammessa in caso di controversia sarà solo il pagamento tracciato.

Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

Fatta la legge trovato l’inganno: ci potrà essere infatti qualche datore di lavoro che pretenderà di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contanti. Tuttavia è chiaro che con il pagamento tracciato il lavoratore sarà pienamente consapevole del fatto che la sua retribuzione è inferiore a quella realmente spettante. Potrà quindi agire di conseguenza contro il datore di lavoro o committente.

CHI RIGUARDA LO STOP AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI – Il divieto di pagare in contanti lo stipendio riguarda coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, ossia a tempo indeterminato; a tempo determinato; a tempo pieno; part-time; contratto di apprendistato; contratto di lavoro flessibile; lavoratori soci di cooperative con contratti subordinati.

ECCEZIONI – Sono poche le eccezioni di lavoratori esclusi dalle novità sui pagamenti stipendi. Tra questi i dipendenti delle PA, i lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter potranno quindi continuare ad essere pagati in contanti), i tirocini, i rapporti autonomi occasionali e le borse di studio.  Quindi si possono pagare gli stipendi in contanti di colf e badanti. Tuttavia anche se la legge non prevede tale obbligo, il consiglio è sempre quello di non pagare mai le retribuzioni in contanti a colf e badanti. Il motivo è molto semplice, infatti sarà difficilissimo in futuro provare che tutti i pagamenti sono stati effettuati regolarmente. E’ quindi sempre preferibile retribuire il collaboratore familiare, che sia colf, badante o baby sitter con mezzi tracciati così come elencato sopra.

SANZIONI – Le multe a cui vanno incontro i datori di lavoro che non sono in regola variano da 1.000 euro a 5.000 euro.